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Legge regionale 13 dicembre 2017, n. 72

Disposizioni relative ai destinatari delle agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana. Modifiche alla l.r. 18/2017 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2017





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera s), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi);


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);


Visto il Sito esternodecreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 29 luglio 2014, n. 106 ;


Vista la legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana);


Considerato che:


1. La legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura e il paesaggio in Toscana), ha attivato una specifica politica fiscale di agevolazione nei confronti dei soggetti che contribuiscono alla realizzazione dei progetti culturali o di valorizzazione del paesaggio;


2. La linea inaugurata dalla l.r. 45/2012 e proseguita dalla l.r. 18/2017 sta producendo un riscontro positivo da parte degli operatori e delle loro rappresentanze nella società;


3. L’interesse da essi manifestato si è concretizzato sia nella richiesta di accesso ai benefici previsti dalla normativa, sia nella formulazione di suggerimenti volti a rendere tale normativa maggiormente efficace;


4. In risposta a tali istanze si ritiene opportuno intervenire sia sulla platea dei possibili beneficiari delle agevolazioni fiscali, sia sul novero dei soggetti promotori degli interventi finanziabili;


5. Occorre procedere ad una riformulazione dell’articolo 2 della l.r. 18/2017 volta a chiarire l’ambito applicativo della norma relativamente alle fondazioni, ivi comprese quelle bancarie;


6. Occorre altresì intervenire sull’articolo 3 della l.r. 18/2017 inserendo fra i progetti finanziabili quelli promossi da enti ecclesiastici civilmente riconosciuti in quanto spesso impegnati a sostenere attività di rilevante valore artistico e culturale.


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.