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Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 13 dicembre 2017

Art. 19
Utilizzazione dei fondi. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 60/1996
1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’Sito esternoart. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 ), è sostituito dal seguente:
1. Il Fondo per la minore produzione di rifiuti è costituito dall’ammontare versato a titolo di tributo, esclusa la parte derivante dall’applicazione del tributo ai fanghi di risulta
.”.
2. Il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 60/1996 è sostituito dal seguente:
2. Il Fondo per investimenti di tipo ambientale è costituito dall’ammontare del tributo riferito ai fanghi di risulta
.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.