Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017.
Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 13 dicembre 2017
SEZIONE II
Disposizioni in materia di caccia e governo del territorio. Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 65/2014 , 37/2017
Art. 66
Centrale unica di committenza. Modifiche all’articolo 11 sexies della l.r. 3/1994
1. Il comma 3 dell’articolo 11 sexies della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), è sostituito dal seguente:

“
articolo 38 del d.lgs. 50/2016
d.lgs. 50/2016
d.lgs. 50/2016
3. L’ufficio con funzioni di centrale unica di committenza di cui al comma 2, provvede all’acquisizione della qualificazione di cui all’

e, nelle more
dell’entrata in vigore del sistema di qualificazione, all’iscrizione nell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dall’articolo 216, comma 10, dello stesso

. Fino all’acquisizione della qualificazione o all’iscrizione nell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti ciascun ATC provvede all’affidamento dei servizi e delle forniture nel rispetto del

.
”.Art. 67
Manufatti e altri interventi edilizi per esigenze venatorie. Sostituzione dell’articolo 34 bis della l.r. 3/1994
1. L’articolo 34 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
“
Art. 34 bis Manufatti e altri interventi edilizi per esigenze venatorie
1. Per il ritrovo e l’organizzazione delle attività delle squadre di caccia al cinghiale nel territorio rurale possono essere realizzati:
b) interventi edilizi sul patrimonio esistente secondo quanto previsto dall’
articolo 79 della l.r. 65/2014 .
2.I manufatti di cui al comma 1 non costituiscono appostamenti fissi ai sensi dell’articolo 34.
”.Art. 68
Manufatti per l'attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie. Modifiche all'articolo 78 della l.r. 65/2014
1. Nel comma 1 dell’articolo 78 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), le parole: “
per l’esercizio dell’attività venatoria
” sono soppresse. 2. Nel comma 2 bis dell’articolo 78 della l.r. 65/2014 le parole: “
per l’esercizio dell’attività venatoria di cui al comma 1
” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’
articolo 34 bis della l.r. 3/1994 ” e la parola: “rifiuti
” è sostituita dalla seguente: “reflui
”. 3. Nel comma 3 dell’articolo 78 della l.r. 65/2014 le parole: “
per l’esercizio dell’attività venatoria di cui al comma 1
” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’
articolo 34 bis della l.r. 3/1994 ”.Art. 69
Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale. Modifiche all’articolo 84 della l.r. 65/2014
1. La lettera n) del comma 1 dell’articolo 84 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:
“
n) le condizioni per la realizzazione dei manufatti di cui all’articolo 78.
”.Art. 70
Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire o, in alternativa, a SCIA. Modifiche all’articolo 134 della l.r. 65/2014
1. La lettera b bis) del comma 1 dell’articolo 134 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:
“
b bis) l’installazione dei manufatti di cui all’articolo 78;
”.Art. 71
Opere ed interventi soggetti a SCIA. Modifiche all’articolo 135 della l.r. 65/2014
1. La lettera g) del comma 2 dell’articolo 135 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:
“
g) l’installazione dei manufatti di cui all’articolo 78;
”.Art. 72
Disposizioni in materia faunistico venatoria. Modifiche al preambolo della l.r. 37/2017
1. Al punto 5 del preambolo della legge regionale 28 luglio 2017, n. 37 (Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di manufatti per esigenze venatorie. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 84/2016 e 65/2014), le parole: “
e provvede al recupero dello stesso
” sono soppresse.