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Legge regionale 6 dicembre 2017, n. 68

Interventi normativi relativi alla terza variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 88/1998 , 65/2010 , 23/2012 , 77/2012 , 77/2013 , 14/2014 , 86/2014 , 82/2015 , 85/2016 , 89/2016 , 16/2017 , 40/2017 , 53/2017 .

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, dell' 11 dicembre 2017





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4 dello Statuto;


Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 );


Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);


Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 );


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);


Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014);


Vista la legge regionale 18 marzo 2014, n. 14 (Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);


Vista la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017);


Vista la legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015 );


Vista la legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017);


Vista la legge regionale 29 settembre 2017, n. 53 (Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 9 e 10 settembre 2017 verificatisi nei territori dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e Collesalvetti);


Considerato quanto segue:


1. Si rende necessario stipulare da parte della Regione, nelle more della definizione del contenzioso pendente sulla gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL) nell'ambito territoriale ottimale (ATO) regionale, un contratto di concessione, per la durata di due anni, con un unico soggetto composto da tutti gli attuali gestori del trasporto pubblico, sulla base delle previsioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/07 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE), n. 1107/70, e specificatamente dell'articolo 5, comma 5. Il contratto transitorio (contratto ponte) riconduce ad unicità la gestione del servizio ed elimina l'attuale regolazione dello stesso effettuata mediante atti unilaterali nella forma dell'obbligo di servizio da parte di una molteplicità di enti locali;


2. A seguito dell'impugnazione governativa della disposizione che ha introdotto nella l.r. 23/2012 la possibilità di assumere personale nel 2017, a tale assunzione non è stato dato corso. In attesa della definizione del contenzioso si procede pertanto a posticipare la decorrenza dell'efficacia della disposizione;


3. È necessario ridurre l'entità del concorso finanziario regionale previsto per la realizzazione delle opere infrastrutturali del porto di Piombino, in relazione al piano di ammortamento del mutuo contratto dall'Autorità di sistema portuale;


4. È opportuno prevedere la possibilità di contribuire alla realizzazione dello scavalco ferroviario per il collegamento del porto di Livorno con l'interporto di Guasticce e dello scalo merci di Castelnuovo di Garfagnana, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, nei limiti delle somme già stanziate per il raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca;


5. È necessario rimodulare i tempi di erogazione dei contributi straordinari per la progettazione della viabilità a nord di Pisa, tratto Madonna dell’Acqua – Cisanello;


6. Poiché alla data attuale non sono state esperite, né si prevede di poterlo fare entro la fine dell'anno, le azioni conseguenti a diverse disposizioni a carattere finanziario implicanti utilizzo di risorse sull'annualità 2017, con la presente legge si provvede ad abrogare o adeguare le relative previsioni normative, nonché ad adeguare le relative autorizzazioni di spesa per la stessa annualità, azzerandole;


7. L’articolo 24 della l.r. 85/2016 reca disposizioni sul riordino delle partecipazioni societarie nelle quali la Regione è subentrata ai sensi dell’articolo 10 bis della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002 , 67/2003 , 41/2005 , 68/2011 , 65/2014), disponendo che le società nelle quali la Regione è subentrata confluiscano nell’Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A. entro il 31 dicembre 2017. L’articolo 26, comma 4, dispone che la Regione, per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere h) ed h) quater, della l.r. 39/2005 , nonché delle funzioni di controllo, vigilanza e di accertamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettere h bis) ed h ter), della stessa l.r. 39/2005 , si avvalga di ARRR S.p.A. a decorrere dal 1° gennaio 2018;


8. Il procedimento di fusione per incorporazione in ARRR S.p.A. delle società energetiche interamente partecipate dalla Regione ha subito ritardi, stante la plurima attività richiesta agli enti locali per la dismissione delle loro partecipazioni sociali, che non consente di rispettare il termine del 31 dicembre 2017. Tenuto conto che le società risultano inserite nel piano di razionalizzazione adottato dalla Regione Toscana in attuazione dell’Sito esternoarticolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) è quindi opportuno prorogare il termine fino alla data in cui la fusione delle società energetiche in ARRR S.p.A. sia stata completata, disponendo, in ogni caso, che la stessa debba concludersi entro il 31 dicembre 2018, e modificare l’articolo 26, comma 4, della l.r. 85/2016 disponendo che l’avvalimento di ARRR S.p.A., da parte della Regione, decorra dal giorno successivo alla conclusione della fusione di cui alla lettera a) e, in ogni caso, dal 1° gennaio 2019;


9. È opportuno rendere nota la data di conclusione del riordino delle partecipazioni societarie mediante la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana di apposita comunicazione;


10. In coerenza con quanto previsto ai punti 7 e 8, per garantire il passaggio delle informazioni tra i catasti e l’omogeneizzazione delle procedure e quindi l’armonia nel sistema, è opportuno prorogare sino al 31 dicembre 2018 l’esercizio delle funzioni di controllo sugli impianti termici da parte del Comune di Grosseto disciplinato dall’articolo 22 bis della l.r. 85/2016 ;


11. Nel quadro delle azioni volte a portare a conclusione il progetto di ricerca avviato mediante la società Centro Ricerche ed Alta Formazione s.r.l. a totale partecipazione pubblica, la modifica dell’articolo 19 della l.r. 40/2017 si è resa necessaria anche a seguito delle osservazioni pervenute dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sul testo originario, chiarendo la natura dell’erogazione (che non costituisce contributo, bensì dotazione in conto capitale) alla società Sviluppo Toscana S.p.A. (in house della Regione), e gli obiettivi della stessa, escludendone la natura di aiuto di Stato;


12. È necessario tutelare nei modi più opportuni il progetto e le finalità dell’intervento che richiederà l’attivazione da parte della Regione Toscana di procedure disciplinate dalla legge fallimentare che, con molta probabilità, si concretizzeranno in un concordato fallimentare (ex articolo 124) o in altre e diverse procedure ancora da individuare, grazie all'intervento di Sviluppo Toscana S.p.a., società in house alla Regione;


13. Per completare e rafforzare l'intervento finanziario straordinario per gli interventi urgenti e indifferibili finalizzati al ripristino dei danni ed alla messa in sicurezza nei Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti a seguito degli eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017, è necessario stanziare un'ulteriore somma che può essere trasferita nella contabilità speciale aperta a favore del Commissario delegato per il finanziamento del piano degli interventi, prevedere un contributo straordinario in favore delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, associazioni sportivo dilettantistiche, parrocchie, enti ecclesiastici, ecc., nonché supportare le imprese agricole e della pesca delle due province interessate tramite l’erogazione di finanziamenti di microcredito a tasso zero;


14. L’articolo 70 duodecies della l.r. 77/2013 ha disposto contributi straordinari per gli interventi per l’abbattimento della carica batterica immediatamente a monte della foce del Fosso dell'Abate, del Fosso Fiumetto e del Fosso Motrone per le annualità 2014 e 2015, nell’ambito di uno specifico accordo di programma tra la Regione, i comuni, e gli altri enti pubblici territorialmente coinvolti nell’attuazione di misure e interventi per il superamento delle criticità delle foci fluviali della piana Apuo-versiliese e per la salvaguardia della balneabilità delle acque costiere ad esse prospicienti;


15. Nell’ambito dell’accordo di programma si rende necessario prevedere il proseguimento degli interventi, anche sperimentali, finalizzati all’abbattimento della carica batterica immediatamente a monte della foce del Fosso dell'Abate, Fosso Fiumetto e Fosso Motrone ed il relativo monitoraggio, per le annualità 2017, 2018 e 2019;


16. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.