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Legge regionale 5 dicembre 2017, n. 66

Istituzione del Comune di Laterina Pergine Valdarno, per fusione dei Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 6 dicembre 2017





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visti gli articoli 117 e 133 della Costituzione;


Visto l'articolo 77, comma 2, dello Statuto;


Visto l’Sito esternoarticolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);


Visto l'articolo 1, commi da 116 a 133, Sito esternodella legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);


Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);


Visto l’articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 , (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Vista la richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione dei Comuni di Laterina e Pergine Valdarno, presentata dai rispettivi sindaci al Presidente della Giunta regionale;


Vista la deliberazione 25 luglio 2017, n. 52, con la quale il Consiglio regionale ha deliberato lo svolgimento del referendum consultivo relativo all'istituzione del Comune di Laterina Pergine Valdarno;


Visto il risultato del referendum consultivo sull’istituzione del Comune di Laterina Pergine Valdarno, tenutosi tra le popolazioni interessate alla fusione, in data 29 e 30 ottobre 2017, con il seguente esito:


- Comune di Laterina: risposte affermative (SI) voti n. 871; risposte negative (NO) voti n. 657;

- Comune di Pergine Valdarno: risposte affermative (SI) voti n. 807; risposte negative (NO) voti n. 788;

Totale risposte affermative (SI) voti n. 1.678; totale risposte negative (NO) voto n. 1.445;


Considerato quanto segue:


1. Il progetto per il comune unico fra i Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina si pone nella prospettiva di un miglioramento dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori;


2. La fusione dei Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina si colloca nell’ambito della riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali;


3. I Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina presentano una realtà socio-economica e territoriale integrata;


4. Al fine di pervenire nel 2018 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Laterina Pergine Valdarno è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2018 e, a questo scopo, si dispone l’entrata in vigore anticipata della presente legge;


5. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;


6. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che fino alle elezioni amministrative il nuovo comune sia gestito da un commissario, sono individuati in via transitoria la sede provvisoria, il revisore contabile, è stabilita la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Laterina Pergine Valdarno, si prevede che fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, per quanto compatibili, lo statuto e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Pergine Valdarno;


7. Si disciplinano norme di salvaguardia per le obbligazioni assunte dai Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina;


8. Restano ferme le altre disposizioni previste dall’articolo 1, commi da 116 a 133, Sito esternodella l. 56/2014 e in particolare:


a) la possibilità, per i comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione, di definire anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e che rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito;


b) la costituzione di un comitato consultivo, che coadiuva il commissario nominato per la gestione del nuovo comune fino all’elezione dei nuovi organi, composto dai sindaci in carica alla data di estinzione dei Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina;


c) la previsione, nello statuto del nuovo comune, di disposizioni volte ad assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.


Approva la presente legge

Art. 1
Istituzione del Comune di Laterina Pergine Valdarno
1. È istituito, dalla data del 1° gennaio 2018, il Comune di Laterina Pergine Valdarno, mediante fusione dei Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina, in provincia di Arezzo.
2. Il territorio del Comune di Laterina Pergine Valdarno è costituito dai territori già appartenenti agli estinti Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).
3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.
4. Alla data di cui al comma 1, gli organi di revisione contabile dei comuni decadono. Fino alla nomina dell’organo di revisione contabile del Comune di Laterina Pergine Valdarno le funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo di revisione contabile in carica nel Comune di Pergine Valdarno alla data dell’estinzione.
Art. 2
Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici
1. Il Comune di Laterina Pergine Valdarno subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.
2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Laterina Pergine Valdarno.
3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l’anzianità di servizio maturata.
Art. 3
Commissario
1. Fino all’insediamento dei nuovi organi del Comune di Laterina Pergine Valdarno a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.
Art. 4
Organizzazione amministrativa provvisoria
1. Entro il 31 dicembre 2017 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d’intesa tra loro, definiscono l’organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Laterina Pergine Valdarno e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
2. Per quanto non disposto dall’intesa di cui al comma 1 o in assenza, decide il commissario.
3. Se non diversamente stabilito dallo statuto, approvato ai sensi dell’Sito esternoarticolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la sede provvisoria del Comune di Laterina Pergine Valdarno è situata presso la sede dell’estinto Comune di Laterina.
4. Le disposizioni dell’intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo restano in vigore fino all’approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Laterina Pergine Valdarno.
Art. 5
Vigenza degli atti
1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del 31 dicembre 2017, restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all’entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Laterina Pergine Valdarno.
2. In conformità alle disposizioni dell'Sito esternoarticolo 1, comma 122, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), i soggetti nominati dagli estinti Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina nelle relative commissioni per il paesaggio, di cui all’articolo 153 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), continuano a esercitare il loro mandato, con riferimento agli ambiti territoriali dei comuni che li hanno nominati, fino alla nomina della nuova commissione per il paesaggio del Comune di Laterina Pergine Valdarno, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2018.
3. Ai fini dell'applicazione dell'Sito esternoarticolo 163 del d.lgs. 267/2000 , il Comune di Laterina Pergine Valdarno, risultante da fusione, assume come riferimento la sommatoria degli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato dagli estinti Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina per l'esercizio 2018 cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio.
Art. 6
Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale
1. Salvo quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 15, comma 2, del d.lgs. 267/2000 , gli organi del Comune di Laterina Pergine Valdarno, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale.
2. Negli stessi termini di cui al comma 1, è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
3. Fino all’entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune di Laterina Pergine Valdarno si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell’estinto Comune di Pergine Valdarno vigenti alla data del 31 dicembre 2017.
Art. 7
Municipi
1. Lo statuto del Comune di Laterina Pergine Valdarno può prevedere, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 16 del d.lgs. 267/2000 , l’istituzione di municipi quali organismi, privi di personalità giuridica, aventi lo scopo di preservare e valorizzare l’identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.
Art. 8
Contributi statali e regionali
1. Il Comune di Laterina Pergine Valdarno è titolare dei contributi previsti dalla normativa statale per i comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti.
2. Al Comune di Laterina Pergine Valdarno è concesso un contributo regionale nella misura e per il periodo stabiliti dall’articolo 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).
Art. 9
Disposizioni finali
1. A far data dal 1° gennaio 2018 il Comune di Laterina Pergine Valdarno subentra negli atti associativi ai quali entrambi gli estinti Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina hanno aderito e che risultano ancora in essere al tale data.
2. Alla data del 1° gennaio 2018 il Comune di Laterina Pergine Valdarno cessa di essere parte degli atti associativi cui ha aderito solo uno degli estinti Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina e che risultano ancora in essere a tale data.
3. Il Comune di Laterina Pergine Valdarno resta obbligato per le obbligazioni assunte verso terzi per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che gli estinti Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina hanno a qualsiasi titolo affidato, per tutta la durata di dette obbligazioni.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il Comune di Laterina Pergine Valdarno sostituisce gli estinti Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina nell’ambito di dimensione territoriale adeguata “Ambito 2” dell’allegato A della l.r. 68/2011 ; la popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione dei comuni estinti come risultante dal medesimo allegato.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme Sito esternodella l. 56/2014 e della l.r. 68/2011 .
Art. 10
Entrata in vigore
1. La presente legge entra il vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino

Allegati:


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.