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Legge regionale 2 novembre 2017, n. 64

Disposizioni in materia di accesso all’impiego regionale, attività extraimpiego e strutture di supporto agli organi politici. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 4/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, dell' 8 novembre 2017

Art. 24
1. Al primo periodo del comma 4 dell’articolo 24 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) le parole: “
ed è a tempo pieno
” sono sostituite dalle seguenti: “
, è a tempo pieno ed è compatibile con le sole attività di cui all’articolo 32 e all’
articolo 33 bis, comma 2, della l.r. 1/2009 .”.

Note del Redattore:

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Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche di cui all'art. 27, comma 1.