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Legge regionale 17 ottobre 2017, n. 58

Norme in materia di affittacamere, bed and breakfast e obblighi di comunicazione. Modifiche alla l.r. 86/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 25 ottobre 2017





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n) ed o), dello Statuto;


Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);


Considerato che:


1. È necessario integrare le disposizioni relative ai bed and breakfast in forma imprenditoriale, prevedendo, solo per quella tipologia, la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati ed inserendo una disposizione transitoria che consenta agli affittacamere, già legittimati alla somministrazione secondo le norme previgenti, di assumere la denominazione di bed and breakfast ai sensi dell’articolo 56, comma 2, lettera a) o b), della l.r. 86/2016 ;


2. È necessario modificare la disposizione che riguarda l’obbligo, per le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari, di comunicare periodicamente all’amministrazione le caratteristiche delle strutture medesime anche nel caso in cui non ci siano state variazioni rispetto alla precedente comunicazione; è altresì necessario modificare il termine entro il quale la comunicazione delle variazioni deve essere effettuata, in modo che ne sia più funzionale la fruizione da parte dell’amministrazione;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.