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Legge regionale 2 agosto 2017, n. 44

Disposizioni urgenti per l’attuazione della deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2017, n. 55 concernente la modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 9 agosto 2017

Art. 1
Disciplina per l’attuazione delle modifiche al piano regionale di gestione dei rifiuti approvate con del.c.r. 55/2017
1. Le modifiche al piano regionale di gestione dei rifiuti, approvate con deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2017, n. 55 (Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94 “Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Approvazione ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 Norme per il governo del territorio” per la razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”), comportano variazione del piano straordinario dell’ATO Toscana Costa e del piano di ambito dell’ATO Toscana Centro e sono recepite, con propria deliberazione, dalle rispettive autorità per il servizio di gestione integrata di rifiuti urbani.
2. Le modifiche del piano straordinario e del piano di ambito di cui al comma 1, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione dell’avviso della deliberazione della rispettiva autorità sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, con le modalità e secondo quanto previsto all’articolo 26 bis, commi 4 e 5, della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010 ).
3. L’avviso di cui al comma 2 contiene l’indicazione del sito istituzionale su cui i piani modificati ai sensi del presente articolo sono consultabili.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.