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Legge regionale 2 agosto 2017, n. 42

Disposizioni per la successione della Regione Toscana nei beni e nei rapporti della Provincia di Lucca conseguenti al riordino delle funzioni provinciali, e per la conclusione del processo di riordino. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 9 agosto 2017

Art. 12
Trasferimento di ulteriore personale a seguito di accordo integrativo
1. Entro e non oltre il 31 ottobre 2017, la Giunta regionale, in relazione a effettive emergenti esigenze organizzative di svolgimento delle funzioni trasferite alla Regione, può procedere al trasferimento di ulteriori unità di personale dipendente a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica dirigenziale e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, per l’esercizio delle funzioni trasferite di cui all’articolo 2 della l.r. 22/2015 , ovvero per l’esercizio di funzioni di supporto di cui all’articolo 7, comma 6, della legge medesima. Le esigenze organizzative sono previamente definite con deliberazione della Giunta regionale. Al trasferimento si provvede mediante accordi organizzativi formalizzati con deliberazione della Giunta regionale, previo esperimento delle medesime procedure degli accordi integrativi di cui all’articolo 6, comma 2 bis, della l.r. 22/2015 . Il personale può essere trasferito anche se non risulti aver svolto la funzione alla data dell’entrata in vigore della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
2. Ai trasferimenti di personale di cui al comma 1 si applicano l’articolo 7, comma 7, l’articolo 8, commi 2 e 8, e l’articolo 9, commi 5 e seguenti, della l.r. 22/2015 ; detti trasferimenti sono effettuati nell’ambito della capacità assunzionale derivante dal riordino previsto dalla Sito esternol. 56/2014 e nei limiti delle corrispondenti risorse individuate dall’articolo 20, comma 1, della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011), senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
3. La deliberazione della Giunta regionale che formalizza l’accordo stabilisce la data del trasferimento; provvede altresì alla modifica dell’allegato D della l.r. 70/2015 , relativamente alla tabella 3 sul costo del personale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.