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Legge regionale 25 luglio 2017, n. 36

Disposizioni in merito al nuovo assetto organizzativo delle funzioni di governo clinico regionale, della Commissione regionale di bioetica e dei comitati etici della Toscana. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 51/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 31 luglio 2017

Art. 7
Ufficio di coordinamento. Inserimento dell'articolo 49 quinquies nella l.r. 40/2005
1. Dopo l'articolo 49 quater della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 49 quinquies Ufficio di coordinamento
1. L'Ufficio di coordinamento dell'Organismo toscano per il governo clinico è composto:
a) dal Coordinatore;
b) dai responsabili, o loro delegati, degli organismi costituiti ai sensi dell'articolo 43;
c) dai coordinatori delle commissioni permanenti operanti nell’ambito del Comitato tecnico scientifico;
d) da quattro medici, un infermiere e un rappresentante delle altre professioni sanitarie eletti dal Comitato tecnico scientifico tra i suoi componenti, su proposta del Coordinatore;
e) dai tre direttori per la programmazione di area vasta;
f) dal dirigente regionale competente in materia di governo clinico, o suo delegato, con funzioni di segretario;
g) dal coordinatore della commissione di valutazione delle tecnologie ed investimenti sanitari o suo delegato;
h) dal presidente della commissione regionale per la formazione sanitaria o suo delegato;
i) dal presidente della commissione terapeutica regionale o suo delegato;
l) dal coordinatore del comitato strategico della rete pediatrica costituito a seguito della riorganizzazione di cui all’articolo 33 bis o suo delegato.
2. L’Ufficio di coordinamento svolge le seguenti funzioni:
a) raccordo e coordinamento tra le attività delle singole strutture di governo clinico, di cui all’articolo 43;
b) espressione di pareri e formulazione di proposte su specifiche questioni inerenti all'operatività delle diverse strutture del governo clinico;
c) proposta al Comitato tecnico scientifico, sentito il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, del programma annuale di attività dell’Organismo toscano per il governo clinico;
d) formulazione delle designazioni previste dalla normativa vigente o richieste dalla direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, qualora motivi di particolare urgenza non consentano la convocazione del Comitato tecnico scientifico;
e) proposta al Comitato tecnico scientifico del regolamento interno dell’Organismo toscano per il governo clinico e delle eventuali modifiche.
3. Il Coordinatore cura l’insediamento dell’Ufficio di coordinamento.
4. L’Ufficio di coordinamento si riunisce, di norma, con periodicità mensile, nonché, a seguito di apposita convocazione del Coordinatore, qualora sia necessario in relazione a specifici accadimenti o a situazioni di particolare urgenza.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.