Menù di navigazione

Legge regionale 25 luglio 2017, n. 36

Disposizioni in merito al nuovo assetto organizzativo delle funzioni di governo clinico regionale, della Commissione regionale di bioetica e dei comitati etici della Toscana. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 51/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 31 luglio 2017

Art. 6
Coordinatore dell’Organismo toscano per il governo clinico. Inserimento dell'articolo 49 quater nella l.r. 40/2005
1. Dopo l'articolo 49 ter della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 49 quater Coordinatore dell’organismo toscano per il governo clinico
1. Il Coordinatore dell’Organismo toscano per il governo clinico è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta del direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, tra medici di comprovata esperienza professionale e organizzativa o con responsabilità in strutture sanitarie o in organismi scientifici consultivi nazionali o regionali e con esperienza almeno quinquennale di attività di direzione o di coordinamento tecnico-professionale in enti o strutture del servizio sanitario nazionale.
2. Il Coordinatore svolge le seguenti funzioni:
a) convoca e presiede l'Ufficio di coordinamento e il Comitato tecnico scientifico;
b) predispone, di concerto con il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, l'ordine del giorno dell'Ufficio di coordinamento e del Comitato tecnico scientifico;
c) sovrintende all’attuazione del programma dell’Organismo toscano per il governo clinico;
d) presenta annualmente alla Giunta regionale la relazione sull’attività dell'organismo;
e) partecipa al Comitato di indirizzo e controllo dell'ARS e alla Commissione regionale di bioetica senza diritto di voto.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.