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Legge regionale 25 luglio 2017, n. 36

Disposizioni in merito al nuovo assetto organizzativo delle funzioni di governo clinico regionale, della Commissione regionale di bioetica e dei comitati etici della Toscana. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 51/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 31 luglio 2017

Art. 4
Organismo toscano per il governo clinico. Inserimento dell'articolo 49 bis nella l.r. 40/2005
1. Dopo l'articolo 49, nel capo III bis della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 49 bis Organismo toscano per il governo clinico
1. È istituito l’Organismo toscano per il governo clinico presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute.
2. L’Organismo toscano per il governo clinico è organismo consultivo e tecnico scientifico della Giunta regionale ed ha le seguenti finalità:
a) garantire la coerenza complessiva delle attività svolte dai singoli organismi di governo clinico, sulla base degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale;
b) valorizzare la funzione strategica degli organismi di governo clinico;
c) garantire una gestione univoca sul piano tecnico, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità specifiche, dell'appropriatezza e della valutazione dei risultati;
d) contribuire alla valorizzazione delle risorse umane.
3. L’Organismo toscano per il governo clinico svolge le funzioni di:
a) coordinamento delle attività di governo clinico regionale;
b) consulenza in materia di organizzazione e programmazione sanitaria anche in relazione agli aspetti clinico assistenziali;
c) espressione di pareri sui provvedimenti di contenuto tecnico sanitario di maggiore rilevanza;
d) predisporre e monitorare i percorsi diagnostico terapeutico assistenziali su richiesta dei settori della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute sentiti i dipartimenti interaziendali di area vasta.
4. I componenti dell’Organismo toscano per il governo clinico restano in carica per la durata della legislatura regionale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.