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Legge regionale 25 luglio 2017, n. 36

Disposizioni in merito al nuovo assetto organizzativo delle funzioni di governo clinico regionale, della Commissione regionale di bioetica e dei comitati etici della Toscana. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 51/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 31 luglio 2017

Art. 26
Nucleo di supporto alle attività regionali di bioetica e sperimentazione clinica. Inserimento dell’articolo 99 ter nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 99 bis della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 99 ter Nucleo di supporto alle attività regionali di bioetica e sperimentazione clinica
1. Il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute costituisce uno specifico nucleo di supporto tecnico scientifico alle attività regionali di bioetica e di sperimentazione clinica. Il nucleo di supporto svolge le funzioni di:
a) coordinamento regionale e indirizzo degli interventi in materia di bioetica e sperimentazione clinica, in particolare con l’obiettivo di garantire coerenza e sinergia tra le funzioni regionali e quelle svolte dalla Commissione regionale di bioetica, dai comitati per l’etica clinica e dal Comitato etico regionale per la sperimentazione clinica;
b) segreteria della Commissione regionale di bioetica e segreteria dell’ufficio di presidenza del Comitato etico regionale per la sperimentazione clinica;
c) monitoraggio e supporto alla programmazione delle attività di bioetica e sperimentazione clinica, con particolare riferimento alle attività di raccolta e analisi dei dati relativi alle attività regionali in materia di bioetica e sperimentazione clinica, “reporting” e comunicazione degli stessi;
d) supporto alla programmazione e alla realizzazione delle attività formative in materia di bioetica e sperimentazione clinica.
2. Il nucleo di supporto è composto da un coordinatore adeguatamente qualificato e specializzato nell'ambito della bioetica e dell'etica della sperimentazione clinica, di comprovata esperienza nella materia e nel ruolo, e da personale necessario allo svolgimento delle funzioni specifiche. Il nucleo di supporto utilizza personale di maturata esperienza, interno alla direzione regionale competente o agli enti del servizio sanitario regionale o agli enti che con esso o con la direzione competente collaborano per le materie specifiche.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le linee di indirizzo per l’istituzione e il funzionamento del nucleo di supporto alle attività di bioetica e sperimentazione clinica.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.