Menù di navigazione

Legge regionale 25 luglio 2017, n. 36

Disposizioni in merito al nuovo assetto organizzativo delle funzioni di governo clinico regionale, della Commissione regionale di bioetica e dei comitati etici della Toscana. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 51/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 31 luglio 2017

Art. 2
Le strutture regionali del governo clinico. Sostituzione dell'articolo 43 della l.r. 40/2005
1. L'articolo 43 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 43 Le strutture regionali del governo clinico
1. Sono strutture del governo clinico regionale i seguenti organismi:
a) Organizzazione toscana trapianti;
b) Istituto toscano tumori;
c) Centro regionale sangue;
d) Centro regionale per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente;
e) Centro regionale per la medicina integrata;
f) Centro regionale di riferimento per le criticità relazionali;
g) Centro regionale di riferimento per la verifica esterna di qualità (VEQ);
h) Centro di coordinamento regionale per la salute e la medicina di genere.
2. Per favorire il governo clinico regionale delle attività caratterizzate da una elevata necessità di integrazione e direzione tecnica regionale, la Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico scientifico dell’Organismo toscano per il governo clinico e acquisito il parere obbligatorio della commissione consiliare competente, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla richiesta, può altresì costituire specifiche strutture con funzione di riferimento regionale.
3. Per lo sviluppo a rete di specifici settori del servizio sanitario regionale e per la promozione delle attività di governo clinico, la Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico scientifico dell’Organismo toscano per il governo clinico, può istituire appositi organismi regionali di coordinamento delle strutture organizzative aziendali ed interaziendali.
4. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione:
a) l’organizzazione, le funzioni ed i compiti delle strutture e degli organismi di governo clinico, nonché il rimborso dei costi connessi al loro funzionamento, nell'ambito del perseguimento di obiettivi di carattere generale;
b) la corresponsione, in conformità alla normativa statale vigente, dell’eventuale trattamento
economico o della eventuale indennità del responsabile della struttura o organismo di governo clinico e dei rimborsi spese spettanti ai componenti delle strutture e degli organismi di governo clinico, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione; l'importo del trattamento economico o della indennità è determinato tenendo conto della funzione di ciascun organismo, della complessità degli atti che è chiamato ad assumere, dell'impegno richiesto ai componenti e delle conseguenti responsabilità.
5. La deliberazione di cui al comma 4 è adottata tenendo conto dei seguenti indirizzi:
a) le singole strutture di governo clinico di livello regionale possono essere collocate presso le aziende sanitarie o gli enti del servizio sanitario regionale o la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, laddove sia necessario garantire una posizione di autonomia e terzietà, avvalendosi anche di personale, di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, comandato o messo a disposizione dalle aziende sanitarie o dagli enti del servizio sanitario regionale;
b) il responsabile delle singole strutture di governo clinico, che non sia individuato fra i dirigenti della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, può essere individuato tra i dirigenti delle aziende sanitarie o degli enti del servizio sanitario regionale o fra soggetti non dipendenti del servizio sanitario regionale con comprovata esperienza in materia;
c) la complessità degli atti, delle funzioni e dell’impegno richiesto a ciascun responsabile degli organismi di cui al comma 1, può comportare la necessità che tali figure svolgano le funzioni a tempo pieno o a tempo parziale;
d) nel caso in cui la funzione di responsabile richieda un impegno a tempo pieno, l’incarico è conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 bis, commi 3, 6, 6 bis, 8, 9 e 10;
e) nel caso in cui la funzione di responsabile richieda un impegno a tempo parziale, l’incarico di responsabile è conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione dell’amministrazione da cui il soggetto dipende.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.