Menù di navigazione

Legge regionale 25 luglio 2017, n. 36

Disposizioni in merito al nuovo assetto organizzativo delle funzioni di governo clinico regionale, della Commissione regionale di bioetica e dei comitati etici della Toscana. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 51/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 31 luglio 2017

Art. 17
Commissione terapeutica regionale. Sostituzione dell’articolo 81 della l.r. 40/2005
1. L’articolo 81 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 81 Commissione terapeutica regionale
1. Allo scopo di garantire lo sviluppo ed il raggiungimento di elevati livelli di sicurezza, appropriatezza e di economicità nell'impiego dei medicinali e dei dispositivi medici nel sistema sanitario toscano, è istituita presso la Giunta regionale, nell'ambito delle attività di governo clinico, la Commissione terapeutica regionale.
2. La Commissione terapeutica regionale è composta da:
a) il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato, che la presiede;
b) il dirigente competente in materia di politiche del farmaco;
c) sedici membri con particolare competenza in uno o più dei seguenti ambiti:
1) scienze mediche;
2) scienze biologiche;
3) scienze farmaceutiche;
4) metodiche “Health Tecnology Assestment” (HTA);
d) il Coordinatore dell’Organismo toscano per il governo clinico.
3. I componenti della Commissione terapeutica regionale sono nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Organismo toscano per il governo clinico, formulata d’intesa con la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute.
4. I componenti della Commissione terapeutica regionale restano in carica per la durata della legislatura regionale.
5. La Commissione terapeutica regionale propone alla Giunta regionale il prontuario terapeutico regionale dei farmaci e dei dispositivi medici e i relativi aggiornamenti e formula proposte e pareri in merito alle seguenti materie:
a) la formazione e l'informazione sull'uso dei farmaci rivolta ai sanitari, nonché l'educazione sull'uso dei medicinali rivolta agli assistiti;
b) la farmaco-vigilanza e la farmaco-epidemiologia;
c) la determinazione di aspetti inerenti ai livelli di assistenza farmaceutica e sull'utilizzazione di farmaci e dispositivi medici;
d) il coordinamento e l'indirizzo delle commissioni terapeutiche di area vasta;
e) la rilevazione e il monitoraggio dei dati sull'uso dei farmaci;
f) l’analisi e il monitoraggio delle innovazioni in campo farmaceutico, anche al fine della loro introduzione nel servizio sanitario regionale, in raccordo con la Commissione di valutazione delle tecnologie ed investimenti sanitari;
g) i nuovi sistemi di distribuzione dei farmaci e dei dispositivi medici.
6. La Commissione terapeutica regionale opera, di norma, attraverso gruppi di lavoro, ai quali possono essere chiamati a partecipare anche esperti esterni alla Commissione stessa, per tematiche di particolare complessità.
7. La partecipazione alla Commissione terapeutica regionale non comporta la corresponsione di alcuna indennità di carica o di presenza.
8. Per i componenti e gli esperti esterni di cui al comma 6, che sono dipendenti del servizio sanitario regionale, il rimborso delle spese sostenute è posto a carico degli enti di provenienza.
9. Per i componenti e gli esperti esterni di cui al comma 6, che non sono dipendenti del servizio sanitario regionale, il rimborso delle spese sostenute è posto a carico della Giunta regionale ed è corrisposto nella misura prevista per i dirigenti regionali.
10. Ai soggetti di cui al comma 9, che non sono dipendenti regionali, è riconosciuto il rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale vigente. Ai soggetti di cui al comma 9 inquadrati nel ruolo unico regionale si applicano le direttive emanate dalla Giunta regionale in applicazione dell’Sito esternoarticolo 6, comma 12, del d.l. 78/2010 convertito dalla Sito esternol. 122/2010 .
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.