Legge regionale 5 giugno 2017, n. 26
Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 14 giugno 2017
Art. 3
Diritto di accesso. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 40/2009
1. L'articolo 5 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:
“
Art. 5 Diritto di accesso
1. La Regione Toscana garantisce l'esercizio del diritto di accesso civico ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nel rispetto dell'articolo 54 dello Statuto e l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. Le forme di accesso di cui al comma 1 costituiscono lo strumento per realizzare la conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi non pubblicati sul Bollettino ufficiale della
Regione Toscana, sulle banche dati regionali, sul sito internet della Regione.
3. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le disposizioni del capo V della l.
241/1990 e
del capo I bis del d.lgs. 33/2013 .
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.