Menù di navigazione

Legge regionale 30 maggio 2017, n. 25

Disposizioni in materia di conferenza di servizi. Modifiche alle leggi regionali 1/2009 , 40/2009 e 10/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 7 giugno 2017

CAPO III
Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”)
Art. 13
Strutture operative e supporto tecnico. Modifiche all'articolo 47 della l.r. 10/2010
1. Nell’alinea del comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “
VAS
”, di valutazione di impatto ambientale “
VIA
”, di autorizzazione integrata ambientale “
AIA
” e di autorizzazione unica ambientale “
AUA
”), le parole: “
Per le procedure di VIA di competenza regionale, la struttura operativa di cui al comma 2
” sono sostituite dalle seguenti: “
La struttura operativa di cui al comma 2
”.
Art. 14
Nucleo regionale di valutazione - VIA. Modifiche all'articolo 47 bis della l.r. 10/2010
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 47 bis della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
1 bis. Il nucleo può essere integrato con le strutture regionali competenti al rilascio di autorizzazioni, nulla osta pareri o altri atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto, per assicurare il necessario raccordo tecnico istruttorio della procedura di VIA con altri procedimenti di competenza regionale.
”.
Art. 15
Disposizioni per la procedura di valutazione di impatto ambientale e per le successive attività di monitoraggio. Modifiche all'articolo 52 della l.r. 10/2010
1. Il comma 2 dell'articolo 52 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
2. Ai sensi e per gli effetti dell'
Sito esternoarticolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), gli atti e i provvedimenti necessari per la realizzazione dell'opera sono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'
Sito esternoarticolo 25, comma 3, del d.lgs. 152/2006
.
”.
Art. 16
Disposizioni attuative delle procedure. Modifiche all'articolo 65 della l.r. 10/2010
1. Il comma 1 dell'articolo 65 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
1. La Giunta regionale approva un regolamento per disciplinare le modalità di attuazione delle procedure di cui al presente titolo e, in particolare:
a) definisce le modalità operative di coordinamento delle procedure di VIA e AIA ai sensi dell'articolo 73 bis ;
b) individua forme di raccordo tra la procedura di VIA e le ulteriori procedure autorizzative, concessorie, o per l’approvazione dei progetti di competenza regionale, ai sensi e per gli effetti dell'
Sito esternoarticolo 14 , comma 4, della l. 241/1990
.
”.
Art. 17
Raccordo tra VIA e AIA. Modifiche all'articolo 73 bis della l.r. 10/2010
1. Il comma 4 dell'articolo 73 bis della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
4. L'istruttoria interdisciplinare è condotta consultando i soggetti competenti in materia ambientale e tenendo conto delle eventuali osservazioni pervenute da parte del pubblico.
”.
2. Il comma 6 dell'articolo 73 bis della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
6. Se l’autorità competente in materia di VIA non coincide con quella competente al rilascio dell’AIA, il coordinamento tra le due procedure è assicurato mediante la partecipazione del soggetto competente per il rilascio dell’AIA al procedimento di VIA. A tal fine l'autorità competente in materia di VIA:
a) nel caso in cui la procedura di AIA non sia stata avviata dal proponente, svolge l'istruttoria interdisciplinare consultando anche l'autorità competente per l'AIA, la quale si esprime in merito ai profili ambientali propri della valutazione di impatto ambientale; sono fatte salve ulteriori specifiche valutazioni che possono emergere nel successivo procedimento per il rilascio dell'AIA;
b) in caso di avvio contestuale di entrambe le procedure da parte del proponente, l'AIA è acquisita
nell'ambito della conferenza di VIA, secondo quanto previsto all'articolo 52, comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.