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Legge regionale 30 maggio 2017, n. 25

Disposizioni in materia di conferenza di servizi. Modifiche alle leggi regionali 1/2009 , 40/2009 e 10/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 7 giugno 2017

Art. 7
Modalità di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee convocate da altre amministrazioni. Inserimento dell'articolo 26 bis nella l.r. 40/2009
1. Dopo l'articolo 26 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
Art. 26 bis Modalità di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee convocate da altre amministrazioni
1. Qualora la Regione sia convocata in conferenza di servizi per il rilascio di un singolo atto, il RUR è il dirigente competente al rilascio dell'atto stesso.
2. Qualora la Regione sia convocata per il rilascio di più atti la cui adozione compete a diverse strutture della stessa direzione, il RUR è il direttore della direzione interessata che può, a sua volta, delegare un dirigente, individuato sulla base del criterio dell'interesse prevalente.
3. Qualora la Regione sia convocata per il rilascio di più atti la cui adozione compete a strutture di diverse direzioni, il RUR è individuato dal direttore generale, previo parere del Comitato di direzione di cui all'
articolo 5 della l.r. 1/2009
, anche per tipologie di procedimenti, in base al criterio dell'interesse prevalente.
4. Nelle conferenze di servizi simultanee per la definizione della localizzazione e del tracciato di opere pubbliche o di interesse pubblico di cui all'
Sito esternoarticolo 27 del d.lgs. 50/2016
, la Regione è rappresentata dal dirigente competente, previa deliberazione della Giunta regionale, qualora la determinazione da assumere implichi l'esercizio di discrezionalità politico-amministrativa secondo quanto previsto negli atti di programmazione settoriale.
5. Qualora la Regione sia convocata in una conferenza di servizi simultanea ai fini del perfezionamento di un'intesa per la localizzazione di opere di interesse statale di cui al
Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione di opere di interesse statale), il RUR è il dirigente competente per materia, che si esprime in conferenza in conformità alle determinazioni adottate dalla Giunta regionale.
6. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, il dirigente può delegare, ai sensi dell'
articolo 10 della l.r. 1/2009
, a partecipare alla conferenza di servizi un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal CCNL che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile.
7. Qualora siano convocate in conferenze di servizi simultanee amministrazioni riconducibili alla Regione il RUR è individuato:
a) ai sensi dei commi 1 e 2, se debbano essere rilasciati uno o più atti di competenza dell'amministrazione convocata;
b) ai sensi del comma 3, se debbano essere rilasciati più atti di competenza di un'amministrazione riconducibile alla Regione e della Regione stessa.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.