Art. 5
Rappresentante unico regionale. Inserimento dell'articolo 25 bis nella l.r. 40/2009
1. Dopo l'articolo 25 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
“
Art. 25 bis Rappresentante unico regionale
1. Il rappresentante unico regionale, di seguito definito “RUR”, di cui all'
articolo 14 ter, comma 5, della l. 241/1990 , è abilitato a esprimere, definitivamente e in modo univoco e vincolante, la posizione delle strutture organizzative regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione.
2. Per amministrazioni riconducibili alla Regione si intendono gli enti dipendenti di cui all'articolo 50 dello Statuto.
3. Il RUR definisce la posizione unica regionale con le modalità di cui all'articolo 26 ter.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.