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Legge regionale 30 maggio 2017, n. 25

Disposizioni in materia di conferenza di servizi. Modifiche alle leggi regionali 1/2009 , 40/2009 e 10/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 7 giugno 2017

Art. 2
Riduzione dei termini vigenti non previsti in leggi o regolamenti regionali. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 40/2009
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 40/2009 è aggiunto il seguente:
3 bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale e degli enti di cui al comma 2, possono eccedere i trenta giorni e comunque non superare la durata massima di centoventi giorni ove i termini medesimi siano disciplinati da appositi bandi o avvisi regionali, attuativi della programmazione europea, adottati con provvedimento amministrativo adeguatamente motivato.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.