Art. 15
Disposizioni per la procedura di valutazione di impatto ambientale e per le successive attività di monitoraggio. Modifiche all'articolo 52 della l.r. 10/2010
1. Il comma 2 dell'articolo 52 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“
2. Ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), gli atti e i provvedimenti necessari per la realizzazione dell'opera sono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'
articolo 25, comma 3, del d.lgs. 152/2006 .
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.