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Legge regionale 30 maggio 2017, n. 25

Disposizioni in materia di conferenza di servizi. Modifiche alle leggi regionali 1/2009 , 40/2009 e 10/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 7 giugno 2017

Art. 1
Modifiche al preambolo della l.r. 40/2009
1. La partizione del preambolo relativa al titolo II, capo II (Disciplina della conferenza di servizi) della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), è sostituita dalla seguente:
Per quanto concerne il titolo II, capo II (Disciplina della conferenza di servizi):
1. A seguito dell'entrata in vigore del
Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127
(Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'
Sito esternoarticolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124
) che ha modificato la
Sito esternol. 241/1990
, la disciplina della conferenza di servizi è profondamente mutata quanto a presupposti, modalità di svolgimento, tempi, meccanismi decisori;
2. Nell'ambito delle disposizioni che accelerano lo svolgimento della conferenza, la nuova normativa statale prevede che ciascun ente o amministrazione convocato in conferenza è rappresentato da un unico soggetto abilitato a esprimere, definitivamente e in modo univoco e vincolante, la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni della conferenza;
3. La disciplina della conferenza di servizi contenuta nella presente legge non appare più in linea con la disciplina statale della materia che afferisce, ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 29 della l. 241/1990
, ai livelli essenziali delle prestazioni;
4. Al fine di adeguare la disciplina regionale della conferenza di servizi alla nuova normativa statale sono dettate disposizioni per l'individuazione del rappresentante unico regionale e per la formazione della posizione unica regionale nelle conferenze simultanee, sono abrogate le disposizioni regionali non conformi alla normativa statale sopravvenuta, mentre per ogni aspetto non specificamente disciplinato è previsto il rinvio alla
Sito esternol. 241/1990
.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.