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Legge regionale 4 maggio 2017, n. 21

Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla l.r. 82/2009 e alla l.r. 51/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 12 maggio 2017





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Vista la legge regionale 14 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, l'articolo 25;


Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), approvata in attuazione dell’articolo 25 della l.r. 41/2005 ;


Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2010, n. 29/R (Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”);


Considerato quanto segue:


1. Il progressivo miglioramento della qualità dei servizi offerti dal sistema integrato degli interventi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale ha comportato l'avvio di un percorso volto a rafforzare il ruolo di governo della Regione all'interno del processo di accreditamento;


2. Si rende opportuno aggiornare la normativa vigente ai fini di una più efficiente razionalizzazione dell’azione regionale, nonché di una maggiore celerità dei relativi procedimenti, allo scopo di uniformare progressivamente i due sistemi di accreditamento, sanitario e sociale, intervenendo sulla disciplina dell'accreditamento delle strutture, in quanto i servizi residenziali e semi-residenziali risultano tradizionalmente i servizi più consolidati all'interno del sistema sociale e socio-sanitario di offerta;


3. In questo nuovo quadro evolutivo si evidenzia l'esigenza, come già realizzato in altre regioni, di prevedere che le strutture, in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, richiedano l'accreditamento, anziché al comune territorialmente competente, alla Regione, la quale, effettuati i controlli, rilascia l'accreditamento;


4. I servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona saranno solo successivamente inseriti nel nuovo percorso, in quanto le relative tipologie sono soggette a costante aggiornamento ed evoluzione, differenza delle strutture, e l'offerta si definisce di volta in volta in stretto collegamento con le esigenze dei relativi fruitori; sono inoltre esempio tipico di strumenti di sussidiarietà orizzontale, cosa che ribadisce la permanenza del relativo percorso di accreditamento in capo ai comuni, quali enti pubblici più prossimi ai destinatari di tali servizi;


5. Nel nuovo percorso i requisiti generali, sia per le strutture, sia per i servizi di assistenza domiciliare, sia per gli altri servizi alla persona, continuano ad essere disciplinati nel regolamento, mentre i requisiti specifici e gli indicatori sono contenuti in una deliberazione della Giunta regionale, al fine di utilizzare uno strumento più flessibile rispetto alla norma, in relazione alle modifiche frequenti nel novero dei requisiti e degli indicatori: ciò deriva dai rapidi cambiamenti nelle tipologie dei servizi offerti, dovuti ad una domanda di intervento da parte dei cittadini sempre più consapevole e specializzata;


6. Nell'ottica, sia di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, sia di realizzare una maggiore efficienza, con la finalità di uniformare progressivamente i due sistemi di accreditamento:


a) viene proposta, in parallelo con quanto previsto dalla l.r. 51/2009 , l’istituzione del Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato, di cui si avvale la Giunta regionale ai fini dell'effettuazione dei controlli sulle strutture. Il numero dei componenti, le modalità di scelta, le modalità di costituzione, insieme al funzionamento, saranno disciplinati dal successivo regolamento attuativo;


b) viene abrogato l'articolo 3 bis della l.r. 82/2009 , che disciplina compiti e funzionamento della Commissione tecnica regionale per il monitoraggio e l'attuazione del sistema di accreditamento: i suoi compiti sono svolti da professionisti che, per le materie afferenti all'accreditamento sociale e socio-sanitario, fanno parte di una delle due sezioni in cui si articola la Commissione regionale per la qualità e la sicurezza prevista dall'articolo 40 della l.r. 51/2009 ; tale sezione ha il compito, tra l'altro, di monitorare l'appropriatezza del sistema di requisiti ed indicatori, di proporre eventuali aggiornamenti normativi e di analizzare l’attuazione del processo di accreditamento sul territorio regionale.


7. Si prevede che, per le strutture e per i servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona già accreditati, i termini relativi alla verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti decorrono dall’approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 5, della l.r. 82/2009 , come sostituito dall’articolo 2 della presente legge;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 127 del 22 maggio 2018 , si è espressa dichiarando non fondate la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Toscana 4 maggio 2017, n. 21 (Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato - Modifiche alla l.r. n. 82/2009 e alla l.r. n. 51/2009).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 127 del 22 giugno 2018 , ha dichiarato estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, della legge della Regione Toscana n. 21 del 2017 (Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato - Modifiche alla l.r. n. 82/2009 e alla l.r. n. 51/2009).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.