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Legge regionale 5 aprile 2017, n. 18

Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana. (1)

Regolamento regionale 30 ottobre 2017, n. 62/R.

(7)

Regolamento regionale 8 luglio 2020, n. 54/R.

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 14 aprile 2017

Art. 3
Progetti di intervento finanziabili
1. Sono oggetto delle agevolazioni fiscali i finanziamenti ai seguenti progetti:
a) i progetti di intervento localizzati in Toscana aventi le finalità di cui all’articolo 1, promossi da:
1. soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, con sede legale o con una stabile organizzazione operativa in Toscana, che abbiano previsto nello statuto o nell’atto costitutivo le finalità della promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio;
2. enti ecclesiastici riconosciuti a norma delle leggi civili, aventi sede legale in Toscana. (3)

Lettera così sostituita con l.r. 13 dicembre 2017, n. 72, art. 1.

b) i progetti d’intervento previsti all’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in possesso dei requisiti di cui alla lettera a).
2. Il regolamento di cui all’articolo 5 disciplina le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti di cui al comma 1, lettera a).
3. I progetti di cui al comma 1, (4)

Parole soppresse con l.r. 18 febbraio 2020, n. 8, art. 1.

relativi al paesaggio o alla cultura sono valutati tenuto conto rispettivamente della loro coerenza con i contenuti del piano di indirizzo territoriale con valenza paesaggistica o degli atti di programmazione regionale in materia culturale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.