Art. 10
Norma finanziaria
1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione previgente. Le minori entrate di cui all'articolo 4, comma 3, autorizzate in un importo annuale complessivo massimo di euro 1.000.000,00, risultano già ricomprese negli stanziamenti della Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati", Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio 2017 – 2019 e successivi.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.