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Legge regionale 5 aprile 2017, n. 17

Nuova disciplina dei distretti rurali. (1)

Regolamento regionale 23 marzo 2018, n. 14/r.

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 14 aprile 2017

Art. 4
Costituzione del distretto rurale
1. Il distretto rurale si costituisce mediante accordo tra soggetti pubblici e soggetti privati che operano in modo integrato nel sistema produttivo locale, come definito dall'articolo 2.
2. L'accordo è volto a consolidare l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo economico del territorio, in sintonia con ambiente e tradizione storica.
3. I soggetti aderenti all'accordo sono rappresentativi dell'identità territoriale e del tessuto produttivo, storico e sociale del distretto.
4. All'accordo aderiscono:
a) le rappresentanze dei soggetti privati operanti nell’ambito distrettuale;
b) le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel territorio di riferimento del distretto;
c) le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel territorio di riferimento del distretto;
d) le associazioni di rappresentanza della cooperazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel territorio di riferimento del distretto;
e) la maggioranza degli enti locali del territorio del distretto;
f) altri soggetti pubblici e privati.
5. L'accordo garantisce:
a) la possibilità di adesione per tutti i soggetti che operano nell'ambito distrettuale;
b) l'effettiva partecipazione alle decisioni di tutti i soggetti aderenti e la condivisione delle informazioni;
c) la gestione efficace di attività di concertazione all'interno del distretto e l'interazione con i soggetti esterni.
6. Nell’accordo i soggetti aderenti individuano:
a) l'ambito territoriale interessato dal distretto;
b) la composizione dell’assemblea di distretto di cui all’articolo 5;
c) il soggetto referente del distretto di cui all’articolo 6;
d) le finalità del progetto economico territoriale di cui all’articolo 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.