Legge regionale 5 aprile 2017, n. 17
Nuova disciplina dei distretti rurali. (1)
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 14 aprile 2017
Art. 12
Norme transitorie
1. Entro trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 10, i distretti rurali già riconosciuti ai sensi della legge regionale 5 aprile 2004, n. 21 (Disciplina dei distretti rurali), si adeguano alle disposizioni della presente legge e possono presentare un nuovo progetto economico territoriale.
2. In caso di mancato adeguamento la competente struttura della Giunta regionale dispone la revoca del riconoscimento entro i termini previsti dal regolamento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.