Legge regionale 23 marzo 2017, n. 11
Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005 .
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 31 marzo 2017
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Visto il


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 );
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 16 gennaio 2017;
Considerato quanto segue:
1. Occorre dare attuazione all'articolo 91 della l.r. 84/2015 , in cui si prevede che la Giunta regionale presenti al Consiglio regionale una proposta con cui procedere ad una revisione degli ambiti territoriali di zona-distretto nel rispetto di determinati criteri, già esplicitati nel citato articolo;
2. La presente legge approva un primo elenco di zone-distretto di cui all’Allegato B, risultante dall'accorpamento delle preesistenti, con l'individuazione dell'ambito territoriale di riferimento; a regime le zone-distretto rimangono individuate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previo parere della conferenza regionale dei sindaci;
3. Allo scopo di soddisfare le esigenze di valorizzazione e di tutela delle identità territoriali e per una maggiore attenzione e vicinanza al cittadino, il piano integrato di salute ed il piano di inclusione zonale possono prevedere articolazioni territoriali delle stesse zone-distretto;
4. La presente legge consente a tutti gli enti locali che esercitano la funzione sociale di partecipare al consorzio società della salute per assicurare l'esercizio della funzione di integrazione socio-sanitaria;
5. Si rende necessario prevedere specifiche disposizioni transitorie e di prima applicazione della presente legge allo scopo di garantire la continuità del sistema nella fase di passaggio dalle preesistenti zone-distretto alle nuove, disciplinando anche il processo di fusione per incorporazione nell'ipotesi in cui nella medesima zona-distretto sussistano due o più società della salute;
6. La presente legge è stata oggetto di preventiva disamina da parte della Conferenza regionale dei sindaci nella seduta 20 settembre 2016;
Approva la presente legge