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Legge regionale 23 marzo 2017, n. 11

Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 31 marzo 2017





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Sito esternoarticolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 );


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 );


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 16 gennaio 2017;


Considerato quanto segue:


1. Occorre dare attuazione all'articolo 91 della l.r. 84/2015 , in cui si prevede che la Giunta regionale presenti al Consiglio regionale una proposta con cui procedere ad una revisione degli ambiti territoriali di zona-distretto nel rispetto di determinati criteri, già esplicitati nel citato articolo;


2. La presente legge approva un primo elenco di zone-distretto di cui all’Allegato B, risultante dall'accorpamento delle preesistenti, con l'individuazione dell'ambito territoriale di riferimento; a regime le zone-distretto rimangono individuate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previo parere della conferenza regionale dei sindaci;


3. Allo scopo di soddisfare le esigenze di valorizzazione e di tutela delle identità territoriali e per una maggiore attenzione e vicinanza al cittadino, il piano integrato di salute ed il piano di inclusione zonale possono prevedere articolazioni territoriali delle stesse zone-distretto;


4. La presente legge consente a tutti gli enti locali che esercitano la funzione sociale di partecipare al consorzio società della salute per assicurare l'esercizio della funzione di integrazione socio-sanitaria;


5. Si rende necessario prevedere specifiche disposizioni transitorie e di prima applicazione della presente legge allo scopo di garantire la continuità del sistema nella fase di passaggio dalle preesistenti zone-distretto alle nuove, disciplinando anche il processo di fusione per incorporazione nell'ipotesi in cui nella medesima zona-distretto sussistano due o più società della salute;


6. La presente legge è stata oggetto di preventiva disamina da parte della Conferenza regionale dei sindaci nella seduta 20 settembre 2016;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.