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Legge regionale 23 marzo 2017, n. 11

Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 31 marzo 2017

Art. 28
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dalla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto nel rispetto delle esigenze di valorizzazione e di tutela delle identità territoriali.
2. A tal fine la Giunta regionale, a partire dal 2018, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento ai risultati conseguiti con l’accorpamento delle zone-distretto ed alle eventuali criticità emerse in sede di prima attuazione.
3. Il Consiglio regionale, sulla base della relazione di cui al comma 2, valuta i risultati ottenuti dalla revisione delle zone-distretto al fine di considerare:
a) la possibilità di rivedere la perimetrazione delle zone-distretto, anche valutando l’opportunità dell’eventuale revisione degli ambiti territoriali aziendali per consentire, ove necessario, l’istituzione di zone-distretto composte da comuni attualmente afferenti ad aziende unità sanitarie locali diverse;
b) l’implementazione delle misure finalizzate a garantire analoghi livelli di servizi socio-sanitari a tutti i residenti nelle zone di confine mediante una maggiore integrazione delle prestazioni erogate dalle diverse aziende unità sanitarie locali.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.