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Legge regionale 23 marzo 2017, n. 11

Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 31 marzo 2017

Art. 23
Modalità di scelta del modello di esercizio della funzione di integrazione socio-sanitaria
1. Nel caso in cui nella medesima zona-distretto sussistono due o più società della salute, queste procedono alla fusione per incorporazione secondo quanto disposto dall'articolo 24.
2. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1, i comuni, in seguito all'individuazione delle nuove zone-distretto stabiliscono, nell'ambito della conferenza zonale dei sindaci, integrata con il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale, nel termine di trenta giorni dall'insediamento della conferenza stessa, se intendono aderire alla società della salute esistente, ai sensi dell'articolo 71 bis della l.r. 40/2005 , oppure, qualora non si realizzino le condizioni di cui all’articolo 71 quater, comma 5, procedere allo scioglimento della società della salute esistente e alla conseguente stipula della convenzione socio-sanitaria di cui all’articolo 70 bis della l.r. 40/2005 .
3. Fino a quando non divengono operativi i modelli di esercizio della funzione di integrazione socio- sanitaria di cui al comma 2, continuano ad operare i preesistenti modelli organizzativi
4. In caso di dimissioni, decadenza o revoca del direttore di una delle società della salute oggetto di accorpamento, i presidenti delle società della salute, su proposta delle giunte esecutive, nominano un commissario, che può essere scelto anche tra i direttori delle società della salute coinvolte nell'accorpamento. Il commissario rimane in carica fino a quando non diviene operativo il nuovo modello organizzativo.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.