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Legge regionale 8 marzo 2017, n. 10

Incompatibilità dei componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM). Modifiche alla l.r. 22/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 17 marzo 2017





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera b), dello Statuto;


Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni);


Considerato quanto segue:


1. Il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) è organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazioni, nonché organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi);


2. Le funzioni e la programmazione delle attività del CORECOM sono disciplinate dagli articoli 29, 30 e 31 della l.r. 22/2002 . Si prevedono funzioni proprie e funzioni delegate;


3. Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento di attività del CORECOM in merito alle funzioni delegate dall’Autorità, così come definite all’articolo 30 della l.r. 22/2002 , con particolare riferimento alle attività di conciliazione e di risoluzione delle controversie telefoniche, attività esercitata dagli stessi uffici del CORECOM, ma anche delegata a professionisti del settore;


4. Appare pertanto naturale ampliare le incompatibilità dei membri del CORECOM anche a quei soggetti dediti, tra l’altro, alle attività di cui al punto precedente, al fine di evitare possibili conflitti di interessi;


Approva la presente legge

Art. 1
Incompatibilità. Sostituzione dell’articolo 22 della l.r.22/2002
1. L’articolo 22 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni), è sostituito dal seguente:
Art. 22 - Incompatibilità
1. I componenti del CORECOM sono soggetti alle seguenti incompatibilità:
a) politiche: membro del Parlamento europeo e italiano, del Governo, dei consigli e delle giunte regionali, provinciali e comunali; presidente della regione; sindaco; presidente della provincia; presidente o direttore di enti pubblici anche economici nominato da parte del Parlamento, del Governo, degli organi regionali, provinciali e comunali; componenti di organi esecutivi dei partiti e movimenti politici, a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale.
b) economico-professionali: amministratore, socio, dipendente di imprese pubbliche e private operanti nel settore radiotelevisivo, delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione; titolare di rapporti di collaborazione e consulenza con i soggetti sopra indicati; coloro, esterni alla Regione Toscana, di cui lo stesso CORECOM si avvalga nell’esercizio delle funzioni di conciliazione e di definizione delle controversie relative ai servizi di telecomunicazione; dipendente della Regione Toscana. I soci risparmiatori delle società di capitali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.