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Legge regionale 6 marzo 2017, n. 8

Disposizioni transitorie in materia di controlli sugli impianti termici. Modifiche alla l.r. 87/2009 e alla l.r. 85/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 10 marzo 2017

CAPO II
Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 (Disposizioni per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/009 e 22/2015)
Art. 2
Disposizioni transitorie per la trasmissione dei rapporti di controllo e degli attestati di prestazione energetica. Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 85/2016
1. L’articolo 21 della legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 (Disposizioni per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/009 e 22/2015), è sostituito dal seguente:
Art. 21 - Disposizioni transitorie per la trasmissione dei rapporti di controllo e degli attestati di prestazione energetica
1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 22, dalla data di entrata in vigore del presente articolo, e fino al 31 dicembre 2017, sono trasmessi:
a) alla struttura regionale competente, i rapporti di controllo svolti nella provincia di Grosseto e nelle province per le quali la Regione non è subentrata ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 5, della l.r. 22/2015 , nelle quote di maggioranza delle rispettive società energetiche;
b) alle società affidatarie della funzione, i rapporti di controllo svolti nella Città metropolitana di Firenze e nelle province nelle quali la Regione è subentrata ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 5, della l.r. 22/2015 , nelle quote di maggioranza delle rispettive società energetiche.
2. Nelle more del complessivo riordino delle società a cui la Regione è subentrata ai sensi dell'articolo 10 bis della l.r. 22/2015 , mediante deliberazione della Giunta regionale, possono essere individuate società energetiche tenute a ricevere i rapporti di controllo, per ambiti territoriali diversi da quelli individuati ai sensi del comma 1.
”.
Art. 3
Disposizione transitoria e in deroga per il Comune di Grosseto in materia di controlli sugli impianti termici per la climatizzazione. Inserimento dell’articolo 22 bis nella l.r. 85/2016
1. Dopo l’articolo 22 della l.r. 85/2016 è inserito il seguente:
Art. 22 bis Disposizione transitoria e in deroga per il Comune di Grosseto in materia di controlli sugli impianti termici per la climatizzazione
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera h bis), della l.r. 39/2005 e dall’articolo 22, comma 1, il Comune di Grosseto esercita sul territorio di competenza le funzioni di controllo sugli impianti termici ed introita i contributi necessari all’esercizio di tali funzioni, sino al 31 dicembre 2017.
2. I contributi di cui al comma 1 sono applicati nella misura stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto all’articolo 26, comma 3. La differenza tra il contributo applicato nella misura stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale e quello già applicato dal Comune di Grosseto alla data del 31 dicembre 2016, è introitata dal comune medesimo al fine di sostenere:
a) la messa a sistema del catasto degli impianti secondo gli standard di qualità ed informatici definiti dalla Regione;
b) una campagna di informazione, rivolta alla cittadinanza, sulla strategicità dell’attività di controllo degli impianti termici, per quanto attiene alla sicurezza dei medesimi e al miglioramento della qualità dell’aria ambiente.
”.
Art. 4
Correzione terminologica alla clausola valutativa. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 85/2016
1. All’articolo 25, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), della l.r. 85/2016 le parole: “
al costo
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’ammontare
”, e la parola: “
bollino
” è sostituita dalle seguenti: “
contributo per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.