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Legge regionale 22 febbraio 2017, n. 5

Disposizioni in materia di organizzazione, programmazione e bilanci degli enti dipendenti e delle società in house. Modifiche alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 40/2005 , 28/2008 , 30/2009 , 39/2009 , 87/2009 , 23/2012 , 80/2012 , 30/2015 e 22/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, dell' 1 marzo 2017

CAPO II
Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura “ARTEA”)
Art. 10
Competenze della Regione. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 60/1999
1. L’articolo 7 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura “ARTEA”) è sostituito dal seguente:
Art. 7 Competenze della Regione
1. Il Consiglio regionale nomina il Collegio dei revisori e approva il bilancio di esercizio dell’Agenzia.
2. La Giunta regionale:
a) approva gli indirizzi, di cui all’articolo 14 ter, per l’elaborazione del programma di attività;
b) approva il programma delle attività di cui all’articolo 14 quinquies;
c) relaziona annualmente al Consiglio regionale sull’attività svolta e sull’andamento della gestione dell’Agenzia sulla base delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 15, comma 8;
d) approva il piano della qualità della prestazione organizzativa e la relazione sulla qualità della prestazione, di cui all’articolo 14 quater;
e) individua, su proposta del Direttore, le risorse umane da destinare all’ARTEA nell’ambito della dotazione organica complessiva della Giunta regionale;
f) approva gli schemi a cui si conformano il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio dell’Agenzia, di cui all’articolo 15, commi 3 e 7;
g) approva il bilancio preventivo economico di cui all’articolo 15, comma 3;
h) approva il regolamento di amministrazione e contabilità, di cui all’articolo 17, comma 1.
”.
Art. 11
Il Direttore. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 60/1999
1. Dopo il comma 8 dell’articolo 9 della l.r. 60/1999 è inserito il seguente:
8 bis. La valutazione del Direttore è effettuata dalla Giunta regionale su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione.
”.
b bis) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 8 bis, sul conseguimento degli obiettivi di cui al piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 14 quater;
”.
b ter) mancata adozione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all’articolo 15, commi 4 e 9, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore.
”.
Art. 12
Attribuzioni del Direttore. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 60/1999
c bis) adotta la proposta del programma di attività;
”.
c ter) adotta la proposta di piano della qualità della prestazione organizzativa e di relazione sulla qualità della prestazione;
”.
c quater) invia alla Giunta regionale la relazione annuale sull’attività svolta nell’anno precedente;
”.
Indirizzi regionali. Inserimento dell’articolo 14 ter nella l.r. 60/1999
1. Dopo l’articolo 14 bis della l.r. 60/1999 è inserito il seguente:
Art. 14 ter Indirizzi regionali
1. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, approva specifici indirizzi per l’elaborazione del programma di attività di cui all’articolo 15, comma 2, sulla base delle risorse disponibili.
”.
Art. 14
Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Inserimento dell’articolo 14 quater nella l.r. 60/1999
1. Dopo l’articolo 14 ter della l.r. 60/1999 è inserito il seguente:
Art. 14 quater Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione
1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'ARTEA definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basano la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del Direttore. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell’ARTEA.
2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal Direttore in coerenza con il programma annuale di attività ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno
di riferimento.
3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla
l.r. 1/2009
, definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.
4. Il Direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.
”.
Art. 15
Programma di attività. Inserimento dell’articolo 14 quinquies nella l.r. 60/1999
1. Dopo l’articolo 14 quater della l.r. 60/1999 è inserito il seguente:
14 quinquies Programma di attività
1. L’attività dell’ARTEA si svolge sulla base di un programma annuale di attività, con proiezione triennale, la cui proposta viene elaborata e trasmessa ogni anno dal Direttore alla Giunta regionale entro il 30 novembre.
2. Entro i termini previsti per l’invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico di cui all’articolo 15, commi 3 e 4, la Giunta regionale provvede all’approvazione del programma di attività, previa verifica del rispetto degli indirizzi regionali di cui
all’articolo 14 ter e lo trasmette al Consiglio regionale.
3. La Giunta regionale prescrive al Direttore dell’ARTEA la modifica del programma di attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l’allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato ai sensi dell’articolo 15, comma 5, a seguito del parere del Consiglio regionale.”
Art. 16
Bilanci, contabilità e certificazione. Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 60/1999
1. L’articolo 15 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
Art. 15 Bilanci, contabilità e certificazione.
1. L’esercizio finanziario dell’ARTEA inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.
2. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
3. Il bilancio preventivo economico è adottato dal Direttore dell’ARTEA e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.
4. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’ARTEA, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L’ARTEA trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.
5. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale
approva il bilancio.
6. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal Direttore dell’ARTEA alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 3 e 4. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.
7. Il Direttore dell’ARTEA, contestualmente al bilancio di esercizio, invia annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, sull'andamento della gestione e sulla situazione dei fondi ad essa assegnati in gestione, e provvede a fornire alla Regione le informative richieste.
8. L’ARTEA provvede all’acquisizione di forniture e servizi ed alla esecuzione dei lavori secondo la normativa vigente in materia.
9. I conti annuali riferiti all'attività di organismo pagatore per le spese a carico dei fondi comunitari sono certificati ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 13 del d. lgs. 165/1999
.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.