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Legge regionale 22 febbraio 2017, n. 5

Disposizioni in materia di organizzazione, programmazione e bilanci degli enti dipendenti e delle società in house. Modifiche alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 40/2005 , 28/2008 , 30/2009 , 39/2009 , 87/2009 , 23/2012 , 80/2012 , 30/2015 e 22/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, dell' 1 marzo 2017

Art. 31
Piano delle attività dell’ARPAT. Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 30/2009
1. L’articolo 16 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 16 Piano delle attività dell’ARPAT
1. Il piano annuale con proiezione triennale delle attività definisce, sulla base della carta di cui all’articolo 13 e nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all’articolo 15, le attività istituzionali che l’ARPAT è tenuta a svolgere nell’anno di riferimento, nonché le linee di intervento relative al biennio successivo.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno, il direttore generale dell’ARPAT elabora e trasmette alla Giunta regionale la proposta di piano delle attività e il bilancio preventivo economico.
3. Entro i termini previsti per l’invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico, di cui all’articolo 31, commi 2 e 3, la Giunta regionale provvede all’approvazione del piano di cui al comma 1, previa verifica del rispetto degli indirizzi regionali di cui all’articolo 15 e lo trasmette al Consiglio regionale.
4. La Giunta regionale prescrive al direttore generale dell’ARPAT la modifica del piano delle attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l’allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato ai sensi dell’articolo 31, comma 4, a seguito del parere del Consiglio regionale.
5. Nel corso dell’anno di riferimento il piano delle attività può essere integrato sulla base delle richieste degli enti di cui agli articoli 5 e 10 e delle risorse dagli stessi rese disponibili. A tal fine il direttore generale dell’ARPAT elabora e trasmette alla Giunta regionale la proposta di modifica del piano.
6. La modifica al piano di cui al comma 4 può prevedere ulteriori attività, nell’ambito di quelle indicate dalla carta di cui all’articolo 13, a condizione che non interferiscano con il pieno e corretto svolgimento delle attività già programmate.
7. Il direttore generale dell’ARPAT presenta alla Giunta regionale una relazione sull’avanzamento del piano secondo le indicazioni previste nel piano stesso.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.