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Legge regionale 22 febbraio 2017, n. 5

Disposizioni in materia di organizzazione, programmazione e bilanci degli enti dipendenti e delle società in house. Modifiche alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 40/2005 , 28/2008 , 30/2009 , 39/2009 , 87/2009 , 23/2012 , 80/2012 , 30/2015 e 22/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, dell' 1 marzo 2017

Art. 30
Indirizzi regionali. Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 30/2009
1. L’articolo 15 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 15 Indirizzi regionali
1. La Giunta regionale approva entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base delle risorse disponibili, appositi indirizzi che individuano in particolare:
a) le risorse finanziarie rese disponibili dagli enti di cui agli articoli 5 e 10 per lo svolgimento delle attività istituzionali non obbligatorie;
b) gli indirizzi per l’elaborazione del piano delle attività di cui all’articolo 16;
c) i criteri per l’integrazione tra ARPAT e le strutture del servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 10.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), gli enti di cui agli articoli 5 e 10 inviano alla Giunta regionale, entro il 30 settembre, le richieste di attività istituzionali non obbligatorie.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.