Legge regionale 22 febbraio 2017, n. 5
Disposizioni in materia di organizzazione, programmazione e bilanci degli enti dipendenti e delle società in house. Modifiche alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 40/2005 , 28/2008 , 30/2009 , 39/2009 , 87/2009 , 23/2012 , 80/2012 , 30/2015 e 22/2016 .
Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, dell' 1 marzo 2017
Art. 12
Attribuzioni del Direttore. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 60/1999
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 60/1999 è inserita la seguente:
“
c bis) adotta la proposta del programma di attività;
”.2. Dopo la lettera c bis) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 60/1999 è inserita la seguente:
“
c ter) adotta la proposta di piano della qualità della prestazione organizzativa e di relazione sulla qualità della prestazione;
”.3. Dopo la lettera c ter del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 60/1999 è inserita la seguente:
“
c quater) invia alla Giunta regionale la relazione annuale sull’attività svolta nell’anno precedente;
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.