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Legge regionale 7 febbraio 2017, n. 2

Professioni regolamentate. Modifiche alla l.r. 73/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 15 febbraio 2017

Art. 9
Interventi finanziari a favore del sistema professionale. Istituzione di fondo regionale di rotazione per le professioni. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 73/2008
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 73/2008 è inserito il seguente:
2 bis. Sulle agevolazioni finanziarie di cui al comma 2, possono essere concessi contributi in conto interessi.
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 73/2008 è sostituito dal seguente:
4. La Giunta regionale, con deliberazione, provvede all’attuazione degli interventi di cui alla presente legge in conformità al programma regionale di sviluppo, nel quadro di quanto previsto dal documento di economia e finanza regionale e dalla relativa nota di aggiornamento di cui rispettivamente agli articoli 7, 8 e 9,
della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
), e nei limiti previsti dal bilancio di previsione.
”.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul Sito esternoB.U. del 1 marzo 2017, n. 7 , parte prima.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.