Legge regionale 7 febbraio 2017, n. 2
Professioni regolamentate. Modifiche alla l.r. 73/2008 .
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 15 febbraio 2017
Art. 6
Promozione delle attività professionali. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 73/2008
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 73/2008 dopo la parola: “
politiche
” sono inserite le seguenti: “nazionali ed
”.2. Al comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 73/2008 le parole: “
Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge
” sono sostituite dalle seguenti: “Entro i sei mesi precedenti la fine del mandato
”.3. Dopo il comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 73/2008 è aggiunto il seguente:
“
5 bis) La Regione garantisce, anche tramite gli ordini professionali, la massima pubblicità dell’esistenza del fondo di rotazione di cui all’articolo 9 e di ogni misura intrapresa per il sostegno dell’attività professionale per i giovani, donne ed aggregazioni di giovani professionisti.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.