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Legge regionale 7 febbraio 2017, n. 2

Professioni regolamentate. Modifiche alla l.r. 73/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 15 febbraio 2017

Art. 6
Promozione delle attività professionali. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 73/2008
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 73/2008 dopo la parola: “
politiche
” sono inserite le seguenti: “
nazionali ed
”.
2. Al comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 73/2008 le parole: “
Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge
” sono sostituite dalle seguenti: “
Entro i sei mesi precedenti la fine del mandato
”.
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 73/2008 è aggiunto il seguente:
5 bis) La Regione garantisce, anche tramite gli ordini professionali, la massima pubblicità dell’esistenza del fondo di rotazione di cui all’articolo 9 e di ogni misura intrapresa per il sostegno dell’attività professionale per i giovani, donne ed aggregazioni di giovani professionisti.
”.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul Sito esternoB.U. del 1 marzo 2017, n. 7 , parte prima.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.