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Legge regionale 7 febbraio 2017, n. 2

Professioni regolamentate. Modifiche alla l.r. 73/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 15 febbraio 2017

Art. 4
Organizzazione e funzionamento. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 73/2008
1. L’articolo 4 della l.r. 73/2008 è sostituito dal seguente:
Art. 4 - Organizzazione e funzionamento della Commissione
1. La Commissione è nominata a seguito della designazione di almeno ventiquattro componenti.
2. La Commissione è convocata dal presidente ogni mese o quando ne facciano richiesta almeno sette membri, ed è integrata dagli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione. Al fine di fornire elementi conoscitivi, possono essere invitati alle sedute i responsabili dei settori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione.
3. Alle sedute della Commissione possono inoltre essere invitati:
a) rappresentanti del Comitato regionale dei consumatori ed utenti di cui all’
articolo 2 della l.r. 9/2008
;
b) rappresentanti sindacali dei lavoratori dipendenti degli studi professionali;
c) soggetti rappresentativi del mondo economico.
4. La Commissione, entro le prime tre sedute, approva il regolamento di organizzazione e funzionamento, che disciplina anche le modalità di organizzazione di riunioni tematiche e l’eventuale nomina di un comitato esecutivo.
5. Nella prima seduta i soggetti espressione di professioni ordinistiche e regolamentate designano ciascuno un vicepresidente.
6. I membri della Commissione non percepiscono alcuna indennità o rimborso spese.
7. La durata della nomina dei singoli componenti della commissione è di un solo mandato non rinnovabile.
”.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul Sito esternoB.U. del 1 marzo 2017, n. 7 , parte prima.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.