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Legge regionale 7 febbraio 2017, n. 2

Professioni regolamentate. Modifiche alla l.r. 73/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 15 febbraio 2017

Art. 3
Commissione regionale dei soggetti professionali: competenze e composizione. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 73/2008
1. L’articolo 3 della l.r. 73/2008 è sostituito dal seguente:
Art. 3 - Commissione regionale dei soggetti professionali
1. Al fine di favorire il raccordo tra la Regione e le professioni, è istituita, presso la Giunta regionale, la Commissione regionale dei soggetti professionali, di seguito denominata “Commissione”.
2. La Commissione è organo di consultazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale, formula proposte ed esprime pareri nelle materie di interesse delle professioni, con particolare riguardo:
a) agli atti di programmazione e alle proposte di leggi e regolamenti regionali connessi alle attività professionali;
b) alla semplificazione delle procedure amministrative coinvolgenti i professionisti e gli utenti dei servizi professionali, nel rispetto della
legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9
(Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti);
c) ai processi di innovazione delle attività professionali.
3. Per le attività di cui al comma 2, la Commissione può avvalersi del soggetto consortile di cui all’articolo 8.
4. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura regionale.
5. La Commissione è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall’assessore regionale competente in materia. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Giunta regionale e dell’assessore competente in materia, la Commissione è presieduta da uno dei vicepresidenti di cui all’articolo 4, comma 5, a rotazione.
6. Sono componenti della Commissione:
a) un rappresentante per ogni associazione, fondazione o altra istituzione di carattere privato riconosciuta e rappresentativa, a livello regionale, di una professione ordinistica, fino a un massimo di ventisei componenti;
b) un rappresentante per ogni associazione, fondazione o altra istituzione di carattere privato riconosciuta e rappresentativa, a livello regionale, di una professione regolamentata, fino a un massimo di ventisei componenti;
c) tre rappresentanti sindacali datoriali per le professioni.
7. Il dirigente della competente struttura, entro sessanta giorni dall’insediamento della Giunta regionale, adotta l’avviso per l’individuazione dei componenti della Commissione.
8. Qualora le richieste di partecipazione siano superiori al numero massimo dei componenti di cui al comma 6, lettere a) e b), si procede secondo il seguente ordine di priorità:
a) maggior numero di professioni;
b) maggior numero di iscritti con priorità ai soggetti presenti in forma organizzata in almeno tre province della Toscana.
9. Nel caso in cui le richieste di partecipazione siano inferiori al numero massimo dei componenti di cui al comma 6, sono valutate eventuali domande pervenute successivamente
alla data di
scadenza dell’avviso di cui al comma 7.
10. I soggetti di cui al comma 6 designano due componenti, uno effettivo e uno supplente.
11. La Commissione partecipa stabilmente, in qualità di invitata permanente, attraverso i propri vicepresidenti, al tavolo di concertazione generale, promosso dalla Regione Toscana ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto.
”.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul Sito esternoB.U. del 1 marzo 2017, n. 7 , parte prima.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.