Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
Art. 52
Sospensione dell’attività
1. La sospensione delle attività di cui alla presente sezione per un periodo superiore a quindici (46) giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.
1 bis. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo. (104)
Note del Redattore: