Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
Art. 152
Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo
1. Agli effetti del presente testo unico, per scuola di alpinismo e di sci-alpinismo si intende qualunque organizzazione operante sul territorio regionale che si avvalga dell’attività professionale coordinata di più guide alpine.
2. Le scuole di sci devono disporre di una sede adeguata e stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi conseguenti all'esercizio dell'attività da parte delle guide alpine aderenti alla scuola, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
3. L'istituzione di una scuola di alpinismo e di sci-alpinismo è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio in cui s'intende ubicare la scuola.
4. La SCIA è presentata dal legale rappresentante di un'associazione o società di guide alpine e attesta il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, nonché l'impegno a prestare opera in interventi straordinari di soccorso in montagna.
5. Alla SCIA è allegata la copia dello statuto, che deve essere ispirato a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva delle guide alpine alla gestione e all'organizzazione della scuola.
Note del Redattore:
Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.