Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
Art. 151
Collegio regionale delle guide alpine
1. Il Collegio regionale delle guide alpine è organo di autodisciplina e di autogoverno della professione; del Collegio fanno parte tutti gli aspiranti guida e le guide alpine-maestri di alpinismo iscritti nell'albo regionale, nonché le guide alpine maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti in Toscana.
2. Sono organi del Collegio:
a) l'Assemblea, costituita da tutti i membri del Collegio;
b) il Consiglio direttivo, i cui componenti sono eletti dall'assemblea con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3, lettera d);
c) il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo e scelto fra le guide alpine maestri di alpinismo componenti il Consiglio stesso.
3. Spetta all'Assemblea del Collegio:
a) eleggere il Consiglio direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del Collegio;
c) pronunciarsi su ogni questione che sia sottoposta dal Consiglio o sulla quale una pronuncia dell'Assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti;
d) adottare il regolamento relativo al funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio direttivo.
4. Spetta al Consiglio direttivo del Collegio:
a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo;
b) vigilare sull'esercizio della professione ed applicare le sanzioni disciplinari;
c) collaborare con la Regione e con ogni altro ente, anche ai fini della tutela dell'ambiente montano, nonché della promozione dell'alpinismo e del turismo montano;
d) svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti;
e) stabilire le caratteristiche e le modalità d'uso del distintivo di riconoscimento di guida alpina.
Note del Redattore:
Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.