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Legge regionale 1 agosto 2016, n. 47

Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla l.r. 30/2005 e alla l.r. 67/2003

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016

Art. 9
Disposizioni transitorie
1. Le commissioni espropri di cui all'articolo 16 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità), sono integrate con i componenti di cui all'articolo 16, lettere d bis) e d ter), entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Allo scadere del termine di cui al comma 1, è sospesa l’attività delle commissioni non integrate.
3. I componenti integrati di cui al comma 1, cessano dalla loro carica alla scadenza della commissione.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.