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Legge regionale 28 giugno 2016, n. 39

Nuove disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. Modifiche alla l.r. 3/1994 .

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 29 giugno 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, lettere l) e n), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);


Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);


Vista la sentenza della Corte costituzionale 124/2016, depositata in Cancelleria il 1° giugno 2016 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 8 giugno 2016, n. 23;


Considerato quanto segue:


1. La Corte costituzionale, con sentenza 124/2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, commi 2 e 3, della l.r. 3/1994 il quale stabilisce che gli ambiti territoriali di caccia (ATC) sono nove, con confini corrispondenti ai confini delle province, salvo Firenze e Prato, riuniti in un unico ambito;


2. La sentenza sopracitata ha rilevato il contrasto della norma regionale con l’Sito esternoarticolo 14 della l. 157/1992 il quale prevede che le regioni, “con apposite norme ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni sub provinciali possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali”;


3. È necessario intervenire sulla disposizione in argomento al fine di adeguarsi ai principi fissati dalla Sito esternol. 157/2012 , nonché assicurare la continuità dell’azione amministrativa nelle more della nuova definizione territoriale degli ATC a livello sub provinciale da emanarsi al fine di ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale 124/2016;


4. Al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema, evitando pericolose soluzioni di continuità della gestione amministrativa, è necessario prevedere l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge:


Art. 1
Ambiti territoriali di caccia. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 3/1994
1. Il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), è sostituito dal seguente:
2. Gli ATC hanno dimensioni sub provinciali. I confini territoriali e la dimensione degli ATC sono individuati nel piano faunistico venatorio regionale di cui all'articolo 6 ter. ”.
Art. 2
Disposizioni di prima applicazione
1. In fase di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale, con deliberazione, ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia (ATC) di dimensioni sub provinciali entro il 30 novembre 2016. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina degli organi direttivi entro il 31 dicembre 2016. Entro il medesimo termine il Consiglio regionale provvede alla nomina dei revisori unici.
2. Allo scopo di garantire la gestione e la conservazione della fauna selvatica in conformità all’articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e fino alla nomina dei comitati di gestione ai sensi del comma 1, i comitati di gestione degli ATC, nominati ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia”), svolgono gestioni commissariali per le funzioni di cui all’articolo 12 della l.r. 3/1994, con riferimento a ciascuno dei sottoambiti ricadenti nel territorio di riferimento.(1)

Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 56, art. 1.

Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 56 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.