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Legge regionale 11 marzo 2016, n. 24

Disposizioni in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 64/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 18 marzo 2016

Art. 1
Modifiche al preambolo della l.r. 64/2009
1. I punti 4, 4 ter e 6 del preambolo della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), sono abrogati.
2. Dopo il punto 5 del considerato è inserito il seguente:
5 bis) Nell'ottica del giusto bilanciamento tra sicurezza degli impianti e semplificazione e accelerazione delle procedure si è riscontrata inoltre l'esigenza:
a) di prevedere, in conformità alla normativa nazionale di riferimento, la possibilità di derogare, caso per caso, alla disciplina contenuta nella legge e nelle relative disposizioni di attuazione, limitatamente agli impianti, esistenti, in costruzione o da autorizzare, aventi altezza non superiore a 5 metri, che determinano un invaso non superiore a 20.000 metri cubi e che presentino una distanza inferiore a 500 metri da abitazioni, strade ed infrastrutture, e per i quali possano essere esclusi rischi per l'incolumità pubblica, e con particolare attenzione a quei bacini di accumulo di importanza strategica in funzione antincendio certificati come tali dalle autorità competenti, sulla base di appositi criteri che dovranno essere definiti nel regolamento di attuazione della legge;
b) di diversificare la documentazione a corredo della denuncia di esistenza degli sbarramenti e delle opere di ritenuta esistenti, riducendo gli oneri di allegazione per gli impianti regolarmente autorizzati e manutenuti, ovvero per gli impianti per i quali è comunque possibile attestare un basso livello di rischio, anche indotto.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.