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Legge regionale 4 marzo 2016, n. 22

Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). (13)

Titolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 3.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 12
1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.
2. I contenuti del budget economico (24)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 85.

e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
3. Il budget economico (24)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 85.

è adottato dal Direttore dell’Agenzia e trasmesso alla Giunta regionale entro il 31 dicembre (24)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 85.

dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.
4. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’Agenzia, entro venti giorni dal ricevimento del budget (25)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 85.

, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del budget (25)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 85.

stesso. L’Agenzia trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il budget (25)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 85.

riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul budget (25)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 85.

al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.
5. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il budget (25)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 85.

.
6. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal Direttore dell’Agenzia alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 3 e 4. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.

Note del Redattore:

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Periodo soppresso con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 12.

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Comma abrogato con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 13.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 59.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 60.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 61.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 62.

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Articolo così sostituito con l .r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 20.

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Parole così sostituite con l .r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 23.

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Titolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 10 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 81 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 82 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 83 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 84 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 85 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 85 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 86 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.