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Legge regionale 4 marzo 2016, n. 22

Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). (13)

Titolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 3.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 18
Funzioni del Direttore e del Collegio dei revisori
1. Il Direttore dell’APET, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, resta in carica fino alla naturale scadenza del mandato.
2. Ai fini del trasferimento alla Regione delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e d), e del relativo personale, il Direttore svolge le seguenti funzioni:
a) effettua una ricognizione dei rapporti di lavoro, dei rapporti giuridici attivi e passivi e della consistenza del patrimonio mobiliare dell’APET in essere alla data del 31 marzo 2016;
b) individua, di concerto con il direttore della competente struttura della Giunta regionale, il personale da trasferire nei ruoli organici della Regione per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e d), secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale che approva la ricognizione di cui alla lettera a), e definisce la dotazione organica dell’Agenzia di cui all’articolo 4.
3. Il Collegio dei revisori, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, resta in carica fino alla naturale scadenza del mandato e certifica l’atto di ricognizione di cui al comma 2, lettera a).
4. La Giunta regionale, ai fini dell’approvazione della deliberazione di cui al comma 2, lettera b), attiva un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali.

Note del Redattore:

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Periodo soppresso con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 12.

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Comma abrogato con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 13.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 59.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 60.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 61.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 62.

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Articolo così sostituito con l .r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 20.

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Parole così sostituite con l .r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 23.

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Titolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 10 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 81 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 82 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 83 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 84 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 85 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 85 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 86 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.