Legge regionale 4 marzo 2016, n. 22
Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). (13)
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016
Art. 18
Funzioni del Direttore e del Collegio dei revisori
1. Il Direttore dell’APET, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, resta in carica fino alla naturale scadenza del mandato.
2. Ai fini del trasferimento alla Regione delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e d), e del relativo personale, il Direttore svolge le seguenti funzioni:
a) effettua una ricognizione dei rapporti di lavoro, dei rapporti giuridici attivi e passivi e della consistenza del patrimonio mobiliare dell’APET in essere alla data del 31 marzo 2016;
b) individua, di concerto con il direttore della competente struttura della Giunta regionale, il personale da trasferire nei ruoli organici della Regione per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e d), secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale che approva la ricognizione di cui alla lettera a), e definisce la dotazione organica dell’Agenzia di cui all’articolo 4.
3. Il Collegio dei revisori, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, resta in carica fino alla naturale scadenza del mandato e certifica l’atto di ricognizione di cui al comma 2, lettera a).
4. La Giunta regionale, ai fini dell’approvazione della deliberazione di cui al comma 2, lettera b), attiva un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.