Legge regionale 4 marzo 2016, n. 22
Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). (13)
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016
Art. 17
Decorrenza della riforma dell’APET
1. L’Agenzia opera a decorrere dal 1° aprile 2016. Fino all’adozione degli atti di organizzazione dell’Agenzia continuano ad applicarsi gli atti organizzativi dell’APET.
2. A decorrere dal 1° aprile 2016 la Regione subentra nella titolarità delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e d), nei rapporti giuridici attivi e passivi direttamente afferenti alle stesse e nella titolarità delle risorse e del patrimonio mobiliare inerente all'esercizio di tali funzioni, sulla base di un verbale di consegna sottoscritto dalle parti interessate. Dalla medesima data il personale di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), è trasferito nei ruoli organici della Regione.
3. Gli eventuali oneri derivanti dal subentro di cui al comma 2, sono detratti dai contributi regionali spettanti all’Agenzia ai sensi dell’articolo 16.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.