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Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 16

Disposizioni in materia di consorzi di bonifica in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 80/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 2 marzo 2016

Art. 17
Funzioni del consorzio di bonifica. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 79/2012
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 79/2012 dopo le parole: "
manutenzione ordinaria
" sono inserite le seguenti "
e gestione in efficienza
".
3. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 23 prima delle parole: "
all’esercizio
" sono inserite le seguenti: "
al pronto intervento,
".
4. Il comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 79/2012 è sostituito dal seguente:
2. Il consorzio di bonifica può svolgere, previa stipula di convenzione con la Regione e con i consorzi di bonifica interregionali confinanti con il proprio comprensorio, nell’ambito del comprensorio interregionale di questi ultimi, le attività di cui al comma 1 connesse e funzionali agli interventi e alle attività svolte nel proprio comprensorio regionale.
”.

Note del Redattore:

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Punto soppresso con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 7.

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Articolo abrogato conl.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.